Descrizione
I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione (Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).
Gli interessati devono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.
La dichiarazione può essere resa direttamente nella struttura di ricovero o di detenzione e deve contenere:
- il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
- il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione
- l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore OVVERO l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (2 ottobre 2025).
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Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2025, 17:59