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ORDINANZA N. 18 - 2026 - Disposizioni taglio e pulizia bordi strade

DISPOSIZIONI PER IL TAGLIO DI PIANTE E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

Data :

28 maggio 2026

ORDINANZA N. 18 - 2026 - Disposizioni taglio e pulizia bordi strade
Municipium

Descrizione

IL SINDACO

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico.
RILEVATO che, ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescere il fenomeno delle piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo occultando la visibilità della segnaletica, creando pericolo per la sicurezza del transito veicolare e pedonale. 
VISTO l’art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 285 (Codice della Strada) e ss.mm., il quale prevede che: “I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel breve tempo possibile”.
PRESO ATTO che, a seguito di segnalazioni nonché sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale è stata accertata la necessità di provvedere con urgenza al taglio al piede ed alla rimozione delle piante pericolanti e alla potatura radicale di quelle che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;
CONSIDERATO che l’incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico e marciapiedi può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;
RAVVISATA la necessità di disporre affinché siano tagliate e rimosse le piante pericolanti e quelle che si protendono e/o invadono le sedi viarie e le aree ad uso pubblico del territorio comunale o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità e siano regolate le siepi vive e siano tagliati rami delle piante che si protendono in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali;
RITENUTO necessario, nel pubblico interesse, rimuovere dette piante e arbusti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica anche perché il perdurare di tale situazione, durante la stagione estiva, costituisce anche pericolo per l’igiene, la salute privata, pubblica e dell’ambiente in quanto favorirebbe il proliferare di insetti nocivi e, con l’alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;
VISTI gli artt. 6, 7 e 29 del D. Lgs. 30-04-1992, 285, alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16-12-1993 n° 495;
VISTI gli artt. 892 (distanza per gli alberi), 893, 894, 896 del Codice Civile;
VISTO il testo vigente degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
RITENUTO di dover adottare i provvedimenti conseguenti;

  ORDINA

A tutti i proprietari, e/o conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo di fondi confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale,

a)  Di procedere al taglio e rimozione delle piante pericolanti (comprese le ramaglie), che si protendono sulle sedi stradali suddette o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità;

b)  Di procedere al taglio e rimozione delle siepi vive, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili e siano tagliati i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, o che generano condizioni di pericolo per persone, manufatti e viabilità, tutto ciò per un tratto di 20 metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

c)  Di mantenere le aree pulite e ordinate attraverso una manutenzione periodica e comunque ogni qualvolta necessario;

Detti lavori dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla emanazione della presente ordinanza. Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

AVVERTE: I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’art. 29 del nuovo codice della strada (da €. 173 a €. 694,00);

 RENDE NOTO che Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Silvio Mele  – Area Urbanistica Servizio Manutentivo al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

 

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Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026, 19:46

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