Descrizione
I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione. Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione (Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).
Gli interessati devono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione.
La dichiarazione può essere resa direttamente nella struttura di ricovero o di detenzione e deve contenere:
- il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
- il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione
- l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore OVVERO l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.
La dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni prima della data della votazione.
Il Comune, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:
- includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni
- rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi di elettori
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare ministeriale in allegato.
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Ultimo aggiornamento: 25 febbraio 2026, 19:08